Nelle ristrutturazioni edilizie non sempre bisogna presentare una pratica Comunale per l’autorizzazione delle opere previste. La normativa su questo punto ha delineato le opere che non sono soggette alla preventiva presentazione autorizzativa in quanto si ritiene tali opere di manutenzione ordinaria in EDILIZIA LIBERA.
La normativa di riferimento l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 fatto salvo gli immobili con tutela della soprintendenza.
A tale regime sono riconducibili:
- gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. art 6, comma 1, lettera a)D.P.R. 380/2001);
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW (rif. art 6, comma 1, lettera a-bis)D.P.R. 380/2001);
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (rif. art 6, comma 1, lettera b)D.P.R. 380/2001);
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (rif. art 6, comma 1, lettera c)D.P.R. 380/2001);
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;( rif. art 6, comma 1, lettera d)D.P.R. 380/2001);
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (rif. art 6, comma 1, lettera e)D.P.R. 380/2001);
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (rif. art 6, comma 1, lettera e) ter D.P.R. 380/2001).
Inoltre in riferimento alla Semplificazione e la Pubblica Amministrazione viene pubblicato il Glossario delle opere considerate a livello nazionale opere in Edilizia Libera.
Riporto il LINK per andare a consultare il glossario. LINK
Questo significa che il cittadino può intervenire in diverse situazioni senza comunicare nulla alle pubbliche amministrazioni. Evidenzio che i lavori in Edilizia Libera sono comunque delle lavorazioni che necessitano in molti casi della figura di un professionista che coordinerà l’intervento.
Non è da trascurare la sicurezza in cantiere nei lavori in Edilizia Libera. Tutti i lavori edili, identificabili come cantiere, hanno dei rischi sul luogo di lavoro pertanto la normativa per la sicurezza prevede in determinati casi la nomina del coordinatore della sicurezza anche per lavori in Edilizia Libera.
Anche per i lavori in Edilizia Libera si prevedono alcune detrazioni fiscali che sono identificate a pagina 32-33-34-35 a questo LINK.
Molto importante organizzarsi bene nelle opere in detrazioni per non incorrere in sbagli che vi fanno perdere le agevolazioni.
Come vedete la tematica dei lavori in Edilizia Libera è articolata, quindi il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista esperto per avere una panoramica completa dell’intervento e non procedere addirittura in abusi edilizi.
Per una prima informazione generale potete contattarmi su whatsapp per qualche dubbio in materia ed eventuale approfondimento senza impegno.
Il mio numero è 3289563807.