- La Cassazione civile, ordinanza n. 25192 del 15 settembre 2025, ha stabilito che i balconi non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., perché non sono necessari per l’esistenza o la stabilità dell’edificio.
- I balconi sono considerati beni di proprietà esclusiva del singolo condomino, salvo gli elementi decorativi che contribuiscono al decoro architettonico (cornici, frontalini, sottobalconi), che restano comuni.
- Questo orientamento conferma che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei balconi gravano sul proprietario dell’unità immobiliare, non sul condominio.
- Tuttavia, il condominio può intervenire se le opere sui balconi incidono sul decoro architettonico o sulla sicurezza dell’edificio.
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