Con il decreto rilancia Italia il Governo ha applicato delle nuove detrazioni fiscali per interventi edilizi fino al 110% delle spese sostenute a partire dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021. Riportiamo qui di seguito un riassunto semplificato per capire quali opere sono soggette al super bonus.
Con riferimento al super ecobonus 100% gli interventi riguardano:
SUPER ECO BONUS
a) Interventi di isolamento termico che riguardano almeno il 25% della superficie disperdente sia orizzontale che verticale. Importo massimo di spesa euro 60.000,00 per ogni unità immobiliare. Per esempio se il condominio è composto da 3 unità immobiliari la spesa massima sarà di euro 180.000,00. L’intervento deve garantire il miglioramento energetico di almeno due classi. Se le unità immobiliari sono in classe g dopo l’intervento dovranno essere in classe E. Inoltre gli interventi dovranno rispondere a dei parametri fissati da un decreto ministeriale che sarà pubblicato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto Rilancio. Quindi ad oggi mancano questi parametri.
b) Interventi sulle parti condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati. Impianto a condensazione con classe energetica A, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o micro generazione. Importo massimo di spesa euro 30.000,00 per ogni unità immobiliare. Per esempio se il condominio è composto da 3 unità immobiliari la spesa massima sarà di euro 90.000,00.
c) Edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Importo massimo di spesa euro 30.000,00.
Il super eco bonus del 110% viene riconosciuto per gli interventi di sostituzione dei serramenti o schermature solari solamente se sono abbinati ad almeno uno dei lavori di cui alle lettere a) b) c).
n.b. Per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica dell’edificio l’importo massimo di spesa è di euro 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400,00 per Kw di potenza nominale e di euro 1.600,00 per Kw per ristrutturazione edilizia.
SUPER SISMA BONUS
Per tutti gli interventi di sicurezza antisismica vengono riconosciute le detrazioni fiscali del 110% con obbligo contestuale di stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
Per tutti gli edifici ricadenti nelle classi di pericolosità sismica (1,2) e 3 facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003) per un importo massimo di euro 96.000,00. I lavori per abitazioni private devono garantire la riduzione del rischio di almeno una classe.
La citta di Milano è in zona sismica 3 (sismicità bassa).
La detrazione è prevista sia per singole unità che per condomini. In attesa delle linee guida sul concetto delle singole unità immobiliari all’interno di un condominio.
MODALITA’ DI FRUIZIONE E RECUPERO
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni fiscali sono solo persone fisiche o condomini quindi escluse le imprese e la destinazione d’uso deve essere residenziale. Inoltre devono essere prime case. Per le seconde case è applicabile solamente il sisma bonus.
Tutte le super detrazioni del decreto Rilancio Italia verranno recuperate in 5 anni con rate delle stesso importo.
Il professionista che assumerà i lavori eseguiti dovrà avere una polizza assicurativa rc di euro 500.000,00. Quindi accertarsi di questo requisito.
p.s.
Sullo sconto in fattura non ci esprimiamo in quanto deve essere approfondito con un commercialista, impresa e/o istituto di credito.